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Il
concorso dello Stato e delle Regioni nel processo di localizzazione e
autorizzazione degli impianti energetici di tutti i tipi è regolato dal
Titolo V della Costituzione.
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Quest’ultimo prevede che gli strumenti di pianificazione regionali si
uniformino agli strumenti di pianificazione statali, e non il contrario.
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La
legge 99/2009 e il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei
Ministri il 10.02.2010 fissano le regole che presiedono all’iter di
pianificazione, localizzazione e autorizzazione degli impianti nucleari,
cui le Regioni debbono adeguarsi.
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Gli
strumenti citati non prevedono alcuna forma di coercizione. Nel corso
dei procedimenti autorizzativi sono regolarmente interpellati (e più
volte) sia le Regioni (direttamente e attraverso la Conferenza
Unificata) sia i Comuni interessati, che devono esprimere il proprio
accordo in fase di definizione dei criteri di scelta delle aree, in fase
di scelta dei siti e in fase di autorizzazione degli impianti.
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L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri e
del Presidente della Repubblica è previsto solo nel caso in cui le
Regioni o i Comuni neghino senza una giustificazione valida le
autorizzazioni di loro competenza.
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Al
fine di stimolare il consenso in ambito locale, le norme prevedono anche
benefici economici a vantaggio delle popolazioni, delle imprese e delle
Amministrazioni. Tali benefici sono posti a carico di chi realizza gli
impianti.
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Il
ricorso delle Regioni, per quanto sopra palesemente infondato, ha
motivazioni esclusivamente elettorali: basti ricordare che è stato
presentato prima ancora che il Governo - con il decreto approvato il
10.02.2010 - definisse le modalità di coinvolgimento delle Regioni e dei
Comuni.
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Il
Governo ha a sua volta presentato ricorso alla Corte Costituzionale
chiedendo l’annullamento delle leggi regionali approvate da tre Regioni
che vietano unilateralmente - in evidente violazione del Titolo V della
Costituzione - l’insediamento di impianti nucleari.
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