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Gli
impianti nucleari non sono considerati “installazioni
militari” e sono autorizzati con le procedure previste dal
decreto legislativo 15.02.2010.
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Sono
invece considerati, in Italia come negli altri paesi
industriali, “obiettivi sensibili” da proteggere da
eventuali azioni terroristiche, al pari di altri impianti
industriali (come porti, aeroporti, impianti chimici e
petrolchimici, centrali elettriche, etc.).
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Per questo
motivo l’art. 25 comma 2 della legge 99/2009 prevede la
possibilità di dichiarare i siti “aree di interesse
strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e
di protezione”.
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L’art. 4
del decreto legislativo 15.02.2010 stabilisce che la costruzione
e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate “attività
di preminente interesse statale” al fine di assoggettarli ad
autorizzazione unica rilasciata (previa intesa con la Conferenza
Unificata, con le Regioni e con i Comuni interessati) con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i
Ministri dell’ambiente e delle infrastrutture.
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Al fine di
accelerare l’iter autorizzativo, l’art. 13 del decreto
stabilisce che l’autorizzazione unica vale anche quale
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
delle opere, costituisce variante agli strumenti urbanistici e
sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo. Le stesse
regole, che non hanno alcun significato di tipo “militare”,
valgono anche per altre infrastrutture civili particolarmente
rilevanti.
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