-
-
TITOLO 1: Ragione sociale, sede, oggetto, modalità
operative, durata.
-
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Articolo 1 - Denominazione
-
1.
Sotto gli auspici e per iniziativa
delle seguenti Associazioni no-profit:
-
–
ANDIN (Associazione Italiana di Ingegneria Nucleare e
Sicurezza Impiantistica)
-
–
FIEN (Forum Italiano dell'Energia Nucleare)
-
–
SNI (Società Nucleare Italiana)
-
è costituita in Roma la Associazione Italiana
Nucleare (AIN) - richiamata nel seguito del presente Statuto come
"l'Associazione" - a norma dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile.
-
-
Articolo 2 - Sede
-
1.
L'Associazione ha sede in Roma. Per
deliberazione del Comitato Esecutivo potranno essere costituite sedi
secondarie, sezioni, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.
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2.
Con delibera del Comitato Esecutivo,
l'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti italiani,
internazionali o stranieri, quando ciò torni utile al conseguimento
dei fini sociali.
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Articolo 3 - Oggetto e finalità
-
1.
L'Associazione è espressamente
costituita come ente culturale non commerciale e non ispirato a fini
di lucro. E' libera, apartitica e aconfessionale, e si propone,
nell'interesse e per il progresso civile del Paese, di costituire un
punto d'incontro, di discussione e di unione tra quanti - enti,
istituzioni, imprese e persone fisiche - sono interessati allo
sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia e della
tecnologia nucleare in armonia con il trattato Euratom.
L'Associazione si propone in particolare di elaborare e
rappresentare, in sede nazionale e internazionale, opinioni
concernenti le iniziative e i problemi nucleari, nonché di mantenere
rapporti con gli enti nazionali, internazionali e sopranazionali del
settore nucleare e con le organizzazioni similari esistenti in altri
paesi. L'AIN sostituisce le Associazioni di cui all'art. 1
assumendone gli obblighi e facendone proprie le finalità e i
programmi per proseguire unitariamente ed efficacemente l'azione da
esse svolta in favore del progresso scientifico, tecnologico,
industriale, economico e sociale del Paese.
-
2.
Per il raggiungimento degli scopi
sociali l'Associazione si propone:
-
2.1 In campo politico-istituzionale:
-
a)
di promuovere e stimolare il
dibattito sui problemi relativi all'energia e alla tecnologia
nucleare, con l'obiettivo di coinvolgere a livello qualificato tutte
le necessarie competenze, e di portare istanze e pareri qualificati
sul piano tecnico-scientifico agli organi decisionali del Paese.
-
b)
di fornire al sistema
politico-parlamentare un supporto sul piano scientifico, tecnico e
culturale all'approfondimento delle tematiche relative ai vari
aspetti connessi con la gestione dell'energia e della tecnologia
nucleare;
-
c)
di sollecitare l'emanazione di
provvedimenti legislativi e normativi atti a promuovere la più ampia
diffusione delle applicazioni pacifiche dell'energia e della
tecnologia nucleare in sede nazionale e internazionale;
-
d)
di promuovere studi e altri
contributi per lo sviluppo della legislazione e della
regolamentazione interessanti le attività nucleari;
-
e)
di promuovere la partecipazione nazionale alle
manifestazioni e alle assisi internazionali, direttamente o
attraverso la partecipazione alle azioni delle Organizzazioni
governative e non governative, in particolare il Forum Atomico
Europeo (FORATOM), la European Nuclear Society (ENS) e la World
Nuclear Association (WNA).
-
2.2 In campo economico-industriale
-
a)
di promuovere la qualificazione e
l'aggiornamento del settore nucleare italiano anche attraverso il
continuo scambio di esperienze fra la realtà nazionale e quella
internazionale;
-
b)
di promuovere lo studio delle
tematiche concernenti l'industria nucleare, assicurandone la
documentazione e diffondendone l'informazione sia in Italia che
all'estero;
-
c)
di promuovere l'opera di informazione
e di assistenza a favore degli associati attraverso la raccolta e la
elaborazione di notizie e dati statistici rilevanti;
-
d)
di promuovere accordi e intese di
interesse comune tra gli associati e tra essi ed altre
organizzazioni italiane e straniere;
-
e)
di promuovere la partecipazione dell'industria
nazionale alle manifestazioni e alle assisi internazionali,
singolarmente o unitariamente, in particolare attraverso la
collaborazione con il Forum Atomico Europeo (FORATOM), la European
Nuclear Society (ENS) e la World Nuclear Association (WNA);
-
f)
di condurre tutte quelle attività che
i suoi organi statutari riconoscano opportune ed utili per il
conseguimento dei fini sociali.
-
2.3 In campo tecnico-scientifico
-
a)
di promuovere, incoraggiare e
divulgare lo studio delle scienze e tecnologie nucleari e la
specializzazione di ricercatori, tecnici laureati, tecnici diplomati
e operatori nei settori tecnologici e scientifici di interesse;
-
b)
di stabilire e diffondere contatti in
campo nazionale e internazionale fra scienziati, tecnici, enti e
imprese italiani e stranieri interessati allo sviluppo delle
tecnologie nucleari, della sicurezza impiantistica, delle
problematiche ambientali nonché mantenere i collegamenti con le
università, i politecnici e gli istituti scientifici per favorire
l'aggiornamento degli indirizzi di studio;
-
c)
di assumere iniziative nel campo
della specializzazione e dell'aggiornamento professionale, della
formazione permanente, delle norme e delle raccomandazioni tecniche
anche attraverso la realizzazione di corsi, manifestazioni,
seminari, convegni e pubblicazioni.
-
2.4 In campo informativo e culturale:
-
a)
di promuovere e stimolare il
dibattito sulle tematiche relative all'energia e alle tecnologie
nucleari, con l'obiettivo di coinvolgere a livello qualificato tutte
le necessarie competenze, con la finalità di elaborare istanze e
pareri qualificati sul piano tecnico-scientifico;
-
b)
di fornire ai mass-media e agli
operatori professionali dell'informazione ogni supporto documentale
utile per l'approfondimento delle tematiche relative all'uso
dell'energia e della tecnologia nucleare;
-
c)
di promuovere l'ampia diffusione
delle informazioni e delle conoscenze comunque connesse con gli usi
pacifici dell'energia e della tecnologia nucleare, anche attraverso
la pubblicazione di monografie e periodici, utilizzando supporti
tradizionali, multimediali e telematici;
-
d)
di organizzare convegni, conferenze,
congressi, mostre ed incontri in sede nazionale e internazionale.
-
3.
L'Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate. Per il proseguimento
delle finalità e obiettivi di cui sopra l'associazione potrà
acquisire partecipazioni in società o enti che abbiano come scopo
sociale la realizzazione di quanto strumentalmente collegato al
perseguimento dell'oggetto sociale dell'Associazione.
-
-
Articolo 4 - Durata
-
1.
La durata dell'Associazione è
illimitata. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato
dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 8 punto 9 del presente Statuto.
-
-
TITOLO 2: Patrimonio
-
-
Articolo 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
-
1.
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito da beni mobili ed immobili che provengono
all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da
parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi
netti di gestione.
-
2.
Il fondo di dotazione iniziale
dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai
fondatori nella complessiva misura di Euro 3.098,74
(tremilanovantotto / settantaquattro) versati pariteticamente dai
fondatori stessi.
-
3.
Per l'adempimento dei suoi compiti
l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
-
a)
dei versamenti effettuati dai
fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e
da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
-
b)
dei redditi derivanti dal suo
patrimonio;
-
c)
degli introiti realizzati nello
svolgimento della sua attività, derivanti da proprietà intellettuali
e brevetti, da proprietà di case editrici, testate giornalistiche;
-
d)
delle remunerazioni, compensi e
noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico,
editoriale, educativo e formativo;
-
e)
di ogni atto di liberalità, di
contributi e oblazioni non espressamente destinati ad incrementare
il patrimonio;
-
f) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle
vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel
presente Statuto.
-
4.
Il Consiglio Direttivo annualmente
stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione, che
devono essere versate dagli Associati entro il primo trimestre
dell’anno cui si riferiscono.
-
5.
L'adesione all'Associazione non
comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto
al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà
degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
-
6.
I versamenti al fondo di dotazione
possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto;
i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun
caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla
Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di
quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di
dotazione.
-
7.
Il versamento non crea altri diritti
di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né
per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa
di morte.
-
-
TITOLO 3: Soci della Associazione
-
-
Articolo 6 – Fondatori, Soci, Benemeriti e Onorari
dell'Associazione
-
1.
Sono soci della Associazione:
-
–
i Fondatori
-
–
i Soci ordinari (individuali e collettivi)
-
–
i Soci benemeriti
-
–
i Soci onorari
-
–
i Soci juniores.
-
2.
L'adesione all'Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
-
3.
L'adesione all'Associazione comporta
per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.
-
4.
Sono Fondatori coloro che partecipano
alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa
Associazione.
-
5.
Sono Soci ordinari dell'Associazione
coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua
esistenza.
-
6.
Sono benemeriti i soci che a giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo si siano distinti
meritoriamente nell'attività sociale. Essi sono esenti dal
versamento delle quote annuali; fermo restando il loro diritto di
voto sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 8 comma 7.
-
7.
Sono Soci onorari le persone fisiche
prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra
quanti all'esterno dell'Associazione abbiano contribuito
meritoriamente alle finalità dell'Associazione. Il Socio onorario è
esonerato dal versamento delle quote annuali, fermo restando il suo
diritto di voto sulla base dei criteridi cui al successivo Art. 8
comma 7.
-
8.
Sono Soci juniores i giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni che condividono gli scopi e le
finalità dell'Associazione. Per essi la quota annuale è ridotta alla
metà.
-
9.
La divisione dei soci nelle suddette
categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli
aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti
dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a
partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
-
10.
Chi intende aderire alla Associazione
deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la
dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e
l'impegno ad osservarne lo Statuto, e l'indicazione, qual'ora socio
collettivo, della "classe" di iscrizione scelta e di cui al
successivo Art. 8 comma 7 accompagnata da un curriculum
attestante la qualificazione professionale del richiedente. Gli
Associati possono essere anche persone giuridiche ed Enti nelle
persone di loro rappresentanti, in seno all'Associazione, che devono
possedere singolarmente idonei requisiti professionali.
-
11.
Il Consiglio Direttivo deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni
dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento
della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è
stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo
non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Sono
ammessi di diritto a far parte dell'A.I.N. in qualità di soci
ordinari, tutti i soci (persone fisiche, persone giuridiche, Enti)
iscritti al 31/12/1998 alle associazioni madri ANDIN, FIEN e SNI di
cui all'art. 1 in regola con i versamenti.
-
12.
Il Socio può in qualsiasi momento
notificare la sua volontà di recesso; tale recesso (salvo che si
tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha
effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la
notifica della volontà del recesso. L'associato che recede, deve
comunque pagare la quota di iscrizione annuale per intero dell'anno
in cui ha manifestato la volontà di recedere per iscritto.
-
13.
In presenza di inadempienza agli
obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il Socio può
essere escluso con deliberazione insindacabile del Consiglio
Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve
contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata
deliberata.
-
-
TITOLO 4: Organi e Amministrazione
-
-
Articolo 7 - Organi dell'Associazione
-
1.
Sono Organi dell'Associazione:
-
a)
l'Assemblea dei Soci;
-
b)
il Presidente del Consiglio
Direttivo;
-
c)
i Vice Presidenti del Consiglio
Direttivo;
-
d)
il Consiglio Direttivo;
-
e)
il Comitato Esecutivo;
-
f)
il Segretario Generale (nel seguito
“Segretario”);
-
g)
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
h)
il Consigliere Tesoriere.
-
2.
L'elezione degli organi
dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata
ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all'elettorato attivo e passivo.
-
-
Articolo 8 - Assemblea
-
1.
L'Assemblea è composta da tutti i
Soci ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.
-
2.
L'Assemblea si riunisce almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del
bilancio preventivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre:
-
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti;
-
– approva gli indirizzi generali ed i programmi
dell'attività dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
-
– delibera sulle modifiche al presente Statuto;
-
– delibera sull'eventuale destinazione dei residui
attivi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia
consentito dalla legge;
-
–
approva i criteri fissati dal Consiglio Direttivo per
l'assegnazione dei voti assegnati ai soci;
-
- delibera
sulla partecipazione in società o enti;
-
– delibera sulla eventuale corresponsione ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui che non potranno mai essere superiori a quelli stabiliti dal
DM 2 settembre 2010 n. 169 e s.m.i.;
-
-
delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
-
3.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal
Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga
opportuno, oppure dal Collegio dei Revisori oppure quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo
ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la
convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
L'Assemblea è convocata di massima nel territorio della Provincia di
Roma.
-
4.
La convocazione è fatta mediante
comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione
e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti
all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nonché ai componenti del
Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni
prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo
(telegramma, fax, posta elettronica).
-
5.
L'Assemblea è validamente costituita
ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti
almeno la metà dei voti degli associati.
-
6.
In seconda convocazione l'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.
L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso
giorno fissato per la prima convocazione.
-
7.
Ogni aderente all'Associazione ha
diritto ad un numero di voti assegnati in proporzione alla quota
associativa annuale versata secondo specifici criteri stabiliti dal
Consiglio Direttivo che prevedono anche una suddivisione in classi
dei soci collettivi con indicazione per ciascuna di tali classi di
un numero massimo di voti: quanto stabilito dal Consiglio Direttivo
dovrà essere approvato in assemblea. Il
diritto di voto è esercitabile anche mediante delega apposta in
calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita
solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia
membro del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun
delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
-
8.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
voti dei presenti: l'espressione di
astensione si computa come voto negativo senza tener conto delle
schede bianche o nulle..
-
9.
Per le deliberazioni di scioglimento
dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati.Per le
deliberazioni di modifica dello Statuto dell'Associazione, occorre
il voto favorevole di almeno la metà piùuno dei voti degli
associati.
-
10.
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente Vicario; in mancanza, dal Vice
Presidente più anziano o su designazione dei presenti, da un membro
del Consiglio Direttivo.
-
-
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo
-
1.
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di
cinque a un massimo di ventuno membri compresi il Presidente ed i
Vice Presidenti.
-
2.
I Consiglieri devono essere soci
dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
-
3.
Qualora per qualsiasi motivo venga
meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si
intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
-
4.
In caso di cessazione per qualsiasi
motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può
cooptare un suo sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica
fino alla prossima Assemblea al cui ordine del giorno deve essere
posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi
venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo
stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il
Consigliere cessato.
-
5.
Alla nomina a Consigliere non
consegue alcun compenso salvo eventualmente il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto ed a quanto
disposto dall'art. 8 punto 2.
-
6.
Al Consiglio Direttivo sono
attribuite le seguenti funzioni:
-
–
le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti, tra
i quali il Presidente sceglierà il Vicario;
-
–
la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto
secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea e, in particolare, il
compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in
relazione agli indirizzi approvati;
-
–
la nomina del Segretario su proposta del Presidente;
-
–
la nomina del Consigliere Tesoriere su proposta del
Presidente;
-
–
l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
-
–
la predisposizione annuale del bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo;
-
–
la definizione degli indirizzi generali dell'attività
dell'Associazione;
-
-
l'adozione di eventuali Regolamenti per l'espletamento di attività
esecutive o amministrative.
-
7.
Il Consiglio Direttivo può delegare
suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire al Presidente
oppure a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
-
8.
Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei
Revisori. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta
telematica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti
i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno
dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro
indirizzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. Le
riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per via
telematica. In tal caso i membri del Consiglio Direttivo
possono, previo accertamento della loro identità da parte del
Presidente, partecipare alla riunione ed esprimere il loro voto
anche da diverse sedi utilizzando mezzi che consentano una
partecipazione sincrona e continua quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, teleconferenza o videoconferenza.
-
9.
Il Consiglio Direttivo è presieduto
dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente Vicario, da uno dei Vice Presidenti ed in mancanza su
designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio
Direttivo.
-
10.
Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
-
11.
Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo;
in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la
riunione.
-
12.
Per le deliberazioni di straordinaria
amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il
cui valore comunque ecceda Euro 25.000,00 (venticinquemila), occorre
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
-
-
Articolo 10 - Il Presidente
-
1.
Al Presidente spetta la
rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in
giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente
può attribuire la rappresentanza dell'Associazione per atti
specifici anche ad estranei al Consiglio stesso di chiara fama e
prestigio internazionale nel campo dell’energia, della ricerca,
della scienza e della fisica nucleare a tutela degli scopi
dell’associazione e rappresentanza degli interessi superiori dello
Stato nel comparto specifico.
-
2.
Al Presidente dell'Associazione
compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa
l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche
compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato.
-
3.
Il Presidente convoca e presiede
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne
cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon
andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e
dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.
-
4.
Il Presidente cura la predisposizione
dei programmi e dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.
-
-
Articolo 11 - Il Vice Presidente Vicario
-
1.
Il Vice Presidente Vicario
sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito
all'esecuzione delle proprie funzioni.
-
-
Articolo 12 - Il Comitato Esecutivo
-
1.
Il Comitato Esecutivo è composto dal
Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere Tesoriere e dal
Segretario.
-
2.
Il Comitato Esecutivo esplica le
attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
-
3.
Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: l'espressione
di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei
voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
-
4.
Le riunioni del Comitato Esecutivo
possono tenersi anche per via telematica. In tal caso i membri del
Comitato Esecutivo possono, previo accertamento della loro
identità da parte del Presidente, partecipare alla riunione ed
esprimere il loro voto anche da diverse sedi utilizzando mezzi che
consentano una partecipazione sincrona e continua quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, teleconferenza o videoconferenza.
-
Articolo 13 - Il Segretario Generale
-
1.
Il Segretario predispone dal punto di
vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile. Nello svolgimento di
questi compiti può avvalersi dell'assistenza di consulenti e servizi
esterni a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
-
2.
Il Segretario svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il
Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che
si rendono necessarie od opportune per il funzionamento
dell'amministrazione dell'Associazione.
-
3.
Il Segretario cura la tenuta del
Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato
Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.
-
4.
Il Segretario definisce, sottopone
all’approvazione del Consiglio Direttivo e coordina, una volta
approvata, la struttura organizzativa e operativa dell’Associazione.
-
5.
Il Segretario, avvalendosi della struttura
operativa dell’Associazione, concorre all’attuazione delle delibere
dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dandone
esecuzione.
-
- Art. 13-bis - Il Consigliere
Tesoriere
-
1.
Il Consigliere Tesoriere ha
potere di firma disgiunta sui conti correnti dell’Associazione, cura la
gestione della cassa, ne tiene idonea contabilità ed effettua le
relative verifiche, riferendo al Presidente, al Comitato Esecutivo e al
Consiglio Direttivo.
-
2.
I pagamenti effettuati dal
Consigliere Tesoriere sono autorizzati dal Presidente.
-
-
Articolo 14 - Libri dell'Associazione
-
1.
Oltre alla tenuta dei libri
prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché
il Libro degli Aderenti all'Associazione.
-
2.
I libri dell'Associazione sono
visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste
sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
-
-
Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti
-
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
-
2.
L'incarico di Revisore dei Conti è
incompatibile con la carica di Consigliere.
-
3.
Per la durata in carica, la
rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente
Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
-
4.
I Revisori dei Conti curano la tenuta
del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di
diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a
quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà
di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta
della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno
pareri sui bilanci.
-
-
Articolo 16 - Bilancio consuntivo e preventivo
-
1.
Gli esercizi dell'Associazione
chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
-
2.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno
il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per
l'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
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3.
I bilanci debbono restare depositati
presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che
precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione
a spese del richiedente.
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Articolo 17 - Avanzi di gestione
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1.
All'Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e
unitaria struttura.
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2.
L'Associazione ha l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
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Articolo 18 - Scioglimento
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1.
In caso di suo scioglimento, per
qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
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2.
L'Assemblea delibera lo scioglimento
con la maggioranza prevista all'art. 8 punto 9 secondo capoverso e
nomina il liquidatore scelto tra i soci, oppure tra persone estranee
all'Associazione.
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3.
Il liquidatore ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare l'attivo e
regolare il passivo dell'Associazione; l'eventuale suo compenso è
regolato dalle norme di cui all'art. 8 punto 2.
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Articolo 19 - Clausola compromissoria
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1.
Qualunque controversia sorgesse in
dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e
che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio
di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in
mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal
Presidente del Consiglio Notarile di Roma.
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Articolo 20 - Legge applicabile
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Per disciplinare ciò che non sia previsto nel
presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di
Enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle
norme contenute nel Libro V del Codice civile e alle leggi nazionali
applicabili.